Analisi dell'Atto del Governo n. 380

L’attuazione della Legge 107/2015: istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni

Tra gli otto schemi di decreti legislativi approvati il 14 gennaio 2017 dal Consiglio dei ministri, uno (Atto di Governo n. 380) riguarda “l’istituzione del Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni“.
Punto di partenza è la delega contenuta nella legge n. 107/2015, il cui comma 181 (lett. e) prevede che il Sistema integrato (composto dai servizi educativi per l’infanzia e dalle scuole dell’infanzia) sia istituito attraverso l’emanazione di norme finalizzate a:

  • definire i livelli essenziali delle prestazioni della scuola dell’infanzia e dei servizi educativi per l’infanzia, individuando i compiti delle Regioni e degli Enti locali;
  • istituirei una quota capitaria per il raggiungimento dei livelli essenziali, prevedendo il cofinanziamento dei costi di gestione;
  • promuovere la costituzione di poli per l’infanzia per bambini di età fino a sei anni.

Lo schema di decreto nasce dall’esigenza di garantire, sin dalla nascita, pari opportunità di educazione e di istruzione, di cura, di relazione e di gioco a tutte le bambine e a tutti i bambini, concorrendo ad eliminare disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali attraverso il superamento della dicotomia tra servizi educativi per la prima infanzia e la scuola dell’infanzia, costruendo un percorso educativo e formativo unitario, pur nel rispetto delle specificità di ciascun segmento.
Ecco i punti più rilevanti dell’Atto di Governo n.380.

Organizzazione del Sistema integrato di educazione e di istruzione (art. 2)

Il Sistema integrato di educazione e di istruzione è costituito da:
servizi educativi per l’infanzia, articolati in:

  • nido e micronido (dai 3 ai 36 mesi);
  • servizi integrativi (spazi gioco, centri per bambini e famiglie; servizi educativi in contesti famigliari);
  • sezioni primavera (dai 24 ai 36 mesi, presso le scuole per l’infanzia statali o paritari

scuole dell’infanzia statali e paritarie

Poli per l’infanzia (art. 3)

I Poli per l’infanzia accolgono, in un unico plesso o in edifici vicini, più strutture di educazione e di istruzione per bambine e bambini fino a sei anni di età, per offrire esperienze progettate nel quadro di uno stesso percorso educativo, in considerazione dell’età e nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento di ciascuno.
Possono essere costituiti anche presso direzioni didattiche o istituti comprensivi.

Obiettivi strategici del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni (art. 4)

Lo Stato promuove e sostiene la qualificazione dell’offerta dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia mediante il Piano di azione nazionale pluriennale di cui al successivo articolo 8, per il raggiungimento dei seguenti obiettivi strategici, in coerenza con le politiche europee:

  1. raggiungere almeno il 33 per cento di copertura della popolazione sotto i tre anni di età a livello nazionale;
  2. diffusione dei servizi educativi per l’infanzia con di giungere al 75 per cento nei Comuni;
  3. generalizzazione della scuola dell’infanzia per i bambini dai tre ai sei anni d’età;
  4. qualificazione universitaria del personale dei servizi educativi per l’infanzia, tramite laurea triennale in Scienze dell’educazione ad indirizzo specifico per educatori dei servizi per l’infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria;

Funzioni e compiti dello Stato (art. 5), delle Regioni (art. 6) e degli Enti locali (art. 7)

La bozza di decreto individua le funzioni di competenza dello Stato, delle Regioni e dei Comuni.

Piano di azione nazionale per lo promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione (art. 8)

Il Governo è delegato a predisporre un Piano di azione nazionale pluriennale per l’istituzione del Sistema integrato di educazione e di istruzione, anche attraverso il superamento della fase sperimentale delle sezioni primavera, previa intesa con la Conferenza unificata

Partecipazione economica delle famiglie ai servizi educativi per l’infanzia (art. 9)

Spetta alla Conferenza unificata Stato-Regioni stabilire la soglia massima di partecipazione economica delle famiglie alle spese di funzionamento dei servizi educativi per l’infanzia. Gli Enti locali possono prevedere agevolazioni tariffarie sulla base dell’ISEE nonché l’esenzione totale per le famiglie con un particolare disagio economico o sociale.
Le aziende pubbliche e private, quale forma di welfare aziendale, possono erogare alle lavoratrici con bambini fra i 3 mesi e i 3 anni un «Buono nido» spendibile nel sistema dei nidi accreditati o a gestione comunale, fino al valore di 150 euro per buono.

Finalità e criteri di riparto del Fondo Nazionale per Il Sistema integrato di educazione e di istruzione (art. 12)

Il Fondo Nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione è istituito presso il MIUR allo scopo di finanziare:

  1. nuove costruzioni, ristrutturazioni, messe in sicurezza ecc. degli stabili di proprietà delle Amministrazioni pubbliche;
  2. la quota parte delle spese di gestione;
  3. la formazione in servizio del personale educativo e docente.

Il Ministero promuove un’intesa in sede di Conferenza unificata per definire la compartecipazione al finanziamento del Sistema integrato di educazione e di istruzione da parte di Stato, Regioni ed Enti locali.