revisione dei percorsi dell'istruzione professionale

I decreti di attuazione della Legge 107: la nuova istruzione e formazione professionale

Il 14 Gennaio scorso, il Consiglio dei Ministri ha approvato otto decreti legislativi di attuazione della Buona Scuola. Per la revisione del Testo unico sulla scuola sarà previsto un disegno di legge delega specifico e successivo.
Riportiamo di seguito un’analisi di uno dei decreti, l’Atto di Governo n. 379 (“revisione dei percorsi dell’istruzione professionale e il raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale“), a cura del prof. Roberto Pellegatta.
Punto di partenza è la delega contenuta nella legge n. 107/2015, il cui comma 181, lett. d) prevede la

revisione dei percorsi dell’istruzione professionale, nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, attraverso:
 – la ridefinizione degli indirizzi, delle articolazioni e delle opzioni dell’istruzione professionale;
– il potenziamento delle attività didattiche laboratoriali anche attraverso una rimodulazione, a parità di tempo scolastico, dei quadri orari degli indirizzi, con particolare riferimento al primo biennio.

La riforma andrà pienamente a regime con l’anno scolastico 2022/23, quando il D.P.R. 87/2010 sarà definitivamente abrogato (art. 13). Nel frattempo (art.14), se approvato, il nuovo ordinamento si applicherà alle classi prime dal 2017/2018, dal 2018/2019 per le classi seconde e così via fino al 2022.  Mentre le Regioni a statuto speciale e le province di Trento e di Bolzano provvederanno nei tempi e nei modi che valuteranno autonomamente.
Vediamo come la bozza di decreto legislativo intende strutturare il percorso indicato dalla legge.
In generale
Il testo è abbastanza deludente rispetto alle aspettative e rimane nello schema culturale ed istituzionale del sistema attuale, limitandosi ad un semplice aggiustamento dei problemi sorti in questi anni e creando altre istituzioni (la Rete nazionale). Non si affronta cioè una vera riforma che dia un volto nuovo, moderno e ragionevole alla Formazione Professionale (FP), all’Istruzione Professione (IP) e all’Istruzione Tecnica (IT).
Era possibile un’alternativa? Era la via tentata in forme diverse da Moratti e Fioroni:

  • due soli canali di istruzione (Tecnico – con parte della IP –  e Liceale);
  • potenziamento della FP che assorbe parte della IP;
  • introduzione del dual system nel sistema della FP;
  • istituzione del sistema ITS (Istituti Tecnici Superiori) nazionale alternativo al sistema universitario;
  • accessi liberi all’ITS dal canale tecnico e dalla FP;
  • accesso con esami dal tecnico e della FP alle lauree universitarie;
  • raccordo stabile tra Camere di Commercio riformate (con competenze sul raccordo scuola-lavoro) e canale tecnico dell’istruzione e canale della FP.

Ma purtroppo questo percorso è stato abbandonato.

Identità e indirizzi dell’Istruzione Professionale (artt. 1, 2 e 3)

Si parla di “scuole territoriali dell’innovazione” con la possibilità di aggregare le discipline in assi culturali. Per il resto nulla cambia rispetto all’ordinamento attuale: restano percorsi di durata quinquennale e si concludono con il conseguimento di diplomi di istruzione secondaria di secondo grado (maturità) che danno accesso agli istituti tecnici superiori, all’università e alle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (indicati in questo ordine).
Gli attuali indirizzi di studio sono arricchiti di quattro nuovi:

  1. Pesca commerciale e produzioni ittiche
  2. Gestione delle acque e risanamento ambientale
  3. Servizi culturali e dello spettacolo
  4. Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: odontotecnico e ottico

Entro 90 giorni dall’approvazione i decreti dovranno stabilire i profili di uscita e i codici Ateco, con l’attenzione di differenziarsi dagli indirizzi di studio dell’Istruzione Tecnica. Nessun riferimento viene fatto al sistema europeo dei profili di qualifiche e diplomi EQF.

Assetto organizzativo, didattico e autonomia  (artt. 4,5 e 6)

Non vi sono sostanziali mutamenti. I quadri orari prevenderanno 2.112 ore del biennio (1.188 di insegnamenti generali e 924 di insegnamenti di indirizzo, con uno spostamento a favore di questi ultimi del 7% dell’orario). Dell’orario generale, 264 ore saranno dedicate a progetti formativi individuali, compresa l’alternanza scuola-lavoro dal secondo anno.
Nel triennio (si supera quindi l’attuale articolazione “secondo biennio più l’ultimo armo”) sono previste 1.056 ore per ogni anno (462 di insegnamenti generali e 594 di indirizzo, con un irrisorio spostamento a favore di questi ultimi del 3% dell’orario). Dall’orario sparisce un vincolo definito della quota da destinare alle attività di alternanza scuola-lavoro, vincolo che la legge 107 aveva stabilito in 400 ore nel triennio.
Viene confermato l’Ufficio Tecnico (ma senza incremento di organico: art. 4, comma 5) ed il Comitato Tecnico Scientifico (senza compensi: art. 6, comma 1, lett. f).
I docenti vengono caricati dell’attività di tutorato nel biennio.
Nessuna novità sugli spazi di autonomia e flessibilità didattica che restano nelle dimensioni attuali. Si potranno invece stipulare contratti con esperti del mondo del lavoro e delle professioni, ma senza assegnazioni di bilancio, ricorrendo a non ben definiti “finanziamenti da soggetti pubblici e privati” che probabilmente dovranno essere cercati dalle scuole.
Tutti gli istituti professionali potranno avviare qualifiche triennali (con classi terze di IeFP diverse dal primo anno del triennio del percorso quinquennale).

La nuova Rete nazionale delle scuole professionali e i passaggi tra sistemi (artt. 7 e 8)

Tutti gli istituti di Istruzione Professionale e di Istruzione e Formazione Professionale statali o paritari e tutte le istituzioni formative di Formazione Professionale faranno parte di una nuova Rete nazionale dentro le quale si raccordano al fine di promuovere l’innovazione, la diffusione di un sistema duale realizzato in alternanza scuola-lavoro e in apprendistato (concetti che vengono accennati senza indicare a quale ordinamento effettivo ci si riferisca). Di conseguenza questi percorsi continuano ad appartenere alle politiche del lavoro e non a quelle dell’istruzione.
Le modalità di passaggio tra i sistemi dell’Istruzione Professionale e dell’Istruzione e Formazione Professionale (che con buona pace restano separati), verranno regolati da accordi con la Conferenza Stato Regioni.
Restano in vigore i quarti anni della Formazione Professionale con possibilità di passaggio al quinto anno di Istruzione Professionale.

Dotazioni organiche (art. 9)

Nessun riferimento viene fatto ad una valorizzazione contrattuale verso il personale che sceglie di restare nell’Istruzione Professionale e nella Formazione Professionale, scelta di non poco conto nella professione docente. Così come nessuna modifica viene introdotta per gli insegnanti tecnico-pratici.

Monitoraggio, valutazione di sistema e aggiornamento dei percorsi (art. 10)

La valutazione quinquennale dei percorsi potrà permettere variazioni dei profili di uscita e dei risultati di apprendimento dei vari indirizzi, ma non degli indirizzi stessi.
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