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Compiti educativi e responsabilità degli insegnanti

Operare nel settore scolastico vuol dire misurarsi con una realtà in continuo mutamento e assumersi numerose responsabilità. Muovendo dall’etimologia della parola e dalle sue ampie accezioni, Rino Di Meglio, coordinatore nazionale della Federazione Gilda-Unams, e Alfredo Vitali, avvocato cassazionista del foro di Roma, nel volume La responsabilità civile e penale degli insegnanti, forniscono una disamina completa delle principali responsabilità che incombono sui docenti, il cui profilo primario di educatori estende il proprio ambito di operatività a tutte le attività connesse con tale funzione.

Cosa significa “responsabilità”

L’origine del termine “responsabilità” sembra sia racchiusa nel verbo latino respondeo il cui significato originario è “promettere vicendevolmente”, “scambiarsi una garanzia”, rimandando al concetto, ancor oggi largamente accettato, che dal mancato rispetto di un impegno solenne, assunto formalmente e pubblicamente, derivi una sanzione.

Se manca l’autodisciplina degli allievi

La trattazione parte dalla nozione generale di “responsabilità” e ne descrive le varie tipologie per poi addentrarsi nell’analisi delle responsabilità che fanno capo alle molteplici funzioni dell’insegnante.
Per realizzare la sua azione educativa e di istruzione, il docente deve poter lavorare in un contesto ordinato che consenta un’opera efficacemente formativa ed eviti che gli allievi provochino danno a se stessi, ai loro compagni e a terzi. Al fine di conseguire tale ordine, può agire in due direzioni: una positiva (o correttiva), che si estrinseca in interventi, e l’altra preventiva, che è costituita dalla vigilanza.
L’attività positiva consiste in primo luogo nel far sì che gli allievi si convincano realmente della necessità di un loro comportamento disciplinato che non turbi la vita della collettività. Ma se tale autodisciplina non si determina, l’inse­gnante dovrà intervenire, normalmente con i mezzi disci­plinari consentitigli dai regolamenti ed eccezionalmente anche in maniera diversa, qualora ciò risulti necessario per evitare che gli allievi producano danno a se stessi o agli altri.

La responsabilità civile: cos’è

Gli interventi dovranno sempre essere pro­porzionati alla situazione da affrontare e mai degenerare in mezzi di correzione incivili o inumani. Se tali limiti dovessero essere violati l’insegnante può essere soggetto a responsabilità disciplinare e, nei casi più gravi, anche a responsabilità penale.
I docenti possono incorrere in responsabilità civili e penali non solo per fatto commissivo nei confronti degli studenti ma anche, eventualità che ricorre più di frequente nella pratica, per fatto omissivo e che suole definirsi culpa in vigilando. Molte norme infatti impongono all’insegnante pre­cisi obblighi di sorveglianza e controllo sugli allievi: dalla mancata vigilanza può derivare responsabilità civile e quindi obbligo di risarcimento.
Gli autori analizzano dunque il fondamento della responsabilità degli insegnanti in caso di eventi dannosi verificatisi nello svolgimento dell’attività didat­tica per poi illustrare i casi in cui siano gli allievi a causare danno e quelli nei quali siano gli allievi stessi i danneggiati per fatto di terzi, sia nell’edificio scolastico che fuori di esso.

La responsabilità penale: qualche esempio

Dopo aver passato in rassegna gli elementi propri della responsabilità penale, l’analisi si concentra sulle  principali tipologie di reato che possono interessare l’esercizio quotidiano della professione di insegnante, per favorirne una efficace com­prensione e prevenzione.
Qualche esempio: abuso dei mezzi di correzione o di disciplina, lesioni personali dolose e colpose, maltrattamenti, minacce, omissione di soccorso, fino a render conto di quelle fattispecie, previste nel codice penale, che concorrono a comporre la variegata ipotesi di “bullismo”, un fenomeno che vede sempre più frequentemente coinvolti dirigenti scolastici e insegnanti, a titolo di concorso, per condotte negligenti o omessa vigilanza nei confronti dei propri alunni.

Per conoscere le principali responsabilità del docente

È indubbio che la complessità del ruolo che l’insegnante è chiamato a svolgere lo esponga di frequente ad una serie di rischi che trovano la loro ragion d’essere, in par­ticolare, sia nella minore età del soggetto sottoposto alla sua vigilanza, e dunque nella sua limitata capacità di auto­determinazione con tutte le conseguenti e ovvie implica­zioni di natura comportamentale, sia nella tipologia di attività, la quale si contraddistingue tanto per la natura varia degli insegnamenti quanto dei metodi.
Gli autori del volume analizzano le principali responsabilità del docente, offrendo un’accurata opera di selezione e disamina della normativa vigente nonché dei più recenti sviluppi giurisprudenziali in merito.

La responsabilità civile e penale degli insegnanti: presentazione del testo

la responsabilità civile e penale degli insegnantiNel quotidiano svolgimento della propria attività professionale, l’insegnante ha un compito educativo tanto delicato quanto complesso. In ciò è racchiusa l’essenza del suo contributo che comprende una pluralità di funzioni.
Il volume è rivolto a tutti gli insegnanti ed educatori che operano nel settore scolastico e che si misurano con una realtà in continua evoluzione, proponendosi come un valido supporto attraverso una scorrevole ma, pur nella sua brevità, completa analisi delle principali responsabilità cui sono soggetti, a partire da un’accurata opera di selezione e disamina della normativa vigente, nonché dei più recenti sviluppi giurisprudenziali in merito.
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