In Gazzetta il nuovo regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2018 il Decreto 28 agosto 2018, n. 129: il provvedimento detta i principi e le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche. Il decreto è in vigore dal 17 novembre 2018 (giorno successivo alla pubblicazione in G.U.) ma le sue disposizioni trovano applicazione (art. 55) dall’esercizio finanziario 2019; fino al 31 dicembre 2018, perciò, continua ad applicarsi il precedente regolamento di contabilità (Decreto 44 del 2001).
In ogni caso, si attende a breve una circolare del MIUR che illustri le principali novità e che fornisca chiarimenti sulle modalità di applicazione della norma in questo primo periodo transitorio.
Scarica qui il testo del nuovo regolamento di contabilità

I principi cui si ispira il nuovo regolamento

Il nuovo Decreto dà attuazione all’art. 1 comma 143 della L. 107/2015 (la cosiddetta “Buona scuola”) che aveva previsto una revisione del regolamento di contabilità, sulla base dei seguenti principi ispiratori:

  • incremento dell’autonomia contabile e semplificazione degli adempimenti amministrativi e contabili;
  • digitalizzazione dei processi e dematerializzazione degli atti;
  • armonizzazione dei sistemi contabili;
  • potenziamento dei meccanismi di trasparenza e controllo.

Obiettivi che, secondo i primi commenti, non sono stati completamente raggiunti. Rispetto al D.I. 44/2001, infatti, il nuovo regolamento è sicuramente più attento alla armonizzazione dei sistemi contabili: l’art. 2 richiama esplicitamente i principi contabili generali di cui all’allegato 1 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 (sui principi contabili generali applicabili ai documenti contabili delle amministrazioni pubbliche). L’art. 40, inoltre, preannuncia la predisposizione di nuovi modelli per assicurare “l’omogeneità e la confrontabilità dei documenti contabili”.
Meno soddisfacenti, invece, almeno a giudizio degli operatori, le norme mirate ad accrescere l’autonomia contabile e la semplificazione degli adempimenti.
In ogni caso, tra le principali novità vanno segnalate le seguenti previsioni:

  • una nuova e più puntuale tempistica nella predisposizione ed approvazione del Programma annuale (artt. 4-6);
  • la possibilità, per le scuole di eseguire in proprio i lavori di piccola manutenzione degli edifici (art. 39);
  • in materia di contratti, l’innalzamento (da 2mila a 10mila euro) della soglia entro cui le scuole possono ricorrere all’affidamento diretto.

Il Programma annuale

Il Programma annuale è redatto in coerenza con le previsioni del PTOF ed in termini di competenza (ma, art. 4, se ne prevede anche una rappresentazione in termini di cassa).
L’anno finanziario comincia il primo gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno. Al programma è allegata una relazione illustrativa che descrive dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del PTOF ed espone sinteticamente i risultati della gestione in corso alla data di presentazione del programma medesimo, come rilevati nelle schede illustrative di ciascuna destinazione di spesa.
La relazione evidenzia altresì in modo specifico (ed è questa una delle novità del decreto) le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie.
Altra rilevante novità riguarda la tempistica di predisposizione ed approvazione del programma annuale: esso è predisposto dal dirigente scolastico con la collaborazione del D.S.G.A. per la parte economico-finanziaria ed è proposto dalla Giunta esecutiva, unitamente alla relazione illustrativa, entro il 30 novembre (il D.I. 44/2001 prevedeva la scadenza del 31 ottobre) al Consiglio d’istituto per l’approvazione. Entro la stessa data del 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento, il programma annuale e la relazione illustrativa sono sottoposti ai revisori dei conti per il parere di regolarità contabile. I revisori dei conti rendono di regola il suddetto parere, nella prima visita utile, entro il 31 dicembre (in precedenza, il 15 dicembre).
La delibera di approvazione del programma annuale è adottata dal Consiglio d’istituto entro il 31 dicembre e, entro il 15 gennaio, il programma è pubblicato nel Portale unico dei dati della scuola, nonché nel sito internet di ciascuna istituzione scolastica, sezione “Amministrazione trasparente”.
Più stringenti le tempistiche in caso di gestione provvisoria (art. 6): nei casi in cui il programma annuale non sia approvato dal Consiglio d’istituto entro la data del 31 dicembre, il dirigente scolastico, entro il primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del 31 dicembre, comunica all’Ufficio scolastico regionale l’avvio della gestione provvisoria. L’USR nomina, entro i dieci giorni successivi alla ricezione della comunicazione, un commissario ad acta che provvede all’approvazione del programma entro 15 giorni dalla nomina.
Altra rilevante novità, l’inserimento, nell’art. 7, dell’ipotesi di disavanzo di amministrazione (il D.I. 44/2001 all’art. 3 disciplinava la sola ipotesi dell’avanzo di amministrazione); ora (art. 7, comma 3) si prescrive che, nella formulazione del programma annuale, debba tenersi conto dell’eventuale disavanzo di amministrazione presunto al fine del suo assorbimento; in tal caso, il Consiglio d’istituto nella formulazione del programma annuale deve illustrare i criteri adottati per pervenire all’assorbimento dello stesso disavanzo di amministrazione.
Ancora, l’art. 21, comma 2 del decreto 129/2018 prescrive che la consistenza massima del fondo economale per le minute spese, nonché l’importo massimo di ogni spesa minuta, siano contenuti  comunque entro il limite massimo previsto dalla normativa in materia di antiriciclaggio e utilizzo del denaro contante (sotto i 3mila euro).

L’attività contrattuale

Per quanto riguarda l’attività contrattuale, l’art. 43 ribadisce i tradizionali limiti posti all’attività negoziale delle pubbliche amministrazioni: sono dunque esplicitamente escluse (comma 2) le operazioni finanziarie speculative e, in particolare, i contratti aleatori; tra questi ultimi, però, rientrano sicuramente i contratti di assicurazione e, dunque, sembrerebbe esclusa anche la stipula di contratti di assicurazione degli alunni (pratica ampiamente diffusa nelle scuole); il successivo comma 7, però, fa menzione di eventuali linee guida e schemi di atti di gara contenuti in direttive del MIUR “per le procedure di affidamento particolarmente complesse, quali quelle aventi ad oggetto l’acquisizione di servizi assicurativi…”.
In ogni caso, viene decisamente ribadito ( art. 45, comma 2, lett. a) che l’affidamento di lavori, servizi e forniture è soggetto all’applicazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e delle sue norme attuative. Si prevede però la possibilità per le istituzioni scolastiche, di ricorrere all’affidamento diretto per gli importi fino a 10.000 euro (il D.I. 44/2001 fissava tale soglia a 2mila euro); per i contratti compresi fra 10.000 e 40.000 euro, invece, continua ad applicarsi l’art. 36, co. 2, lett. a) del Codice contratti (“affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”): sul punto sembra assolutamente necessaria una circolare esplicativa del MIUR.
Si noti che, a differenza delle restanti parti del decreto (che entra in vigore dall’esercizio finanziario 2019), le norme in materia di contratti (artt. 43-48) trovano applicazione alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della entrata in vigore del Decreto 129 (così l’art. 55, comma 3) e, dunque, sono già in vigore dal 17 novembre 2018.
Infine, ed era una norma molto attesa (in particolare dai Dirigenti scolastici), si riconosce la possibilità per le istituzioni scolastiche di effettuare interventi di manutenzione ordinaria, previa delega dell’ente territoriale competente, sugli edifici scolastici e le loro pertinenze (art. 39).
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