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I Bisogni educativi speciali: la Direttiva 28/12/2012

La Direttiva del 28/12/2012, rivolta agli alunni con Bisogni Educativi Speciali intende portare a compimento la vocazione italiana alla realizzazione di una scuola inclusiva, in grado di differenziare la propria azione in rapporto alle differenti situazioni.

Cosa sono Bisogni Educativi Speciali?

Nella tradizione della scuola italiana l’aggettivo speciale ha da sempre riguardato la condizione di disabilità. Speciali erano le scuole per minorati psicofisici, per non udenti e per non vedenti e speciale la pedagogia ad essi rivolta.
Attraverso una lunga maturazione progressiva, dall’area della disabilità la visione della specificità dei bisogni educativi e le prassi educative e didattiche incentrate sulla differenziazione dell’azione in rapporto alle diverse situazioni di apprendimento viene ora estesa a tutte le situazioni di difficoltà.
In questo modo si compie il passo culturalmente decisivo per l’assunzione di una visione inclusiva, che integri in un unico criterio e in unico diritto all’apprendimento e all’autorealizzazione personale tutte le situazioni di difficoltà.

Cosa dice la Direttiva

La Direttiva estende infatti il riconoscimento di BES dalle condizioni di disabilità a tutte le possibili situazioni di particolare difficoltà che richiedano speciale attenzione, “prescindendo da preclusive tipizzazioni”.
L’alunno, vi si dice, può manifestare Bisogni Educativi Speciali “o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta”: “ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali”.
All’interno dei BES rientrano dunque diverse alcune categorie di alunni:

  • Un primo gruppo è costituito dai soggetti che presentano una condizione di disabilità cognitiva, psicofisica, psichica o sensoriale ed il cui riferimento è la legge 104/1992. Per loro è prevista la stesura di un PEI e di un PDF così come indicato dal DPR 24-2-1994.
  • Un altro gruppo è formato da alunni con disturbi evolutivi specifici: disturbo specifico di apprendimento, disturbo specifico del linguaggio, disturbo delle condotte motorie, deficit delle attività non verbali, deficit della coordinazione motoria, disturbo dell’attenzione ed iperattività. Per gli alunni con DSA il riferimento normativo è la legge 170/2010 che prevede l’elaborazione di un Piano Didattico Personalizzato (PDP), mentre per gli altri si rimanda alla legge 53/2003 nella parte relativa alla personalizzazione dei percorsi di apprendimento e si indica il PDP come lo strumento privilegiato.
  • Infine troviamo le altre problematiche inerenti allo svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale. Si tratta degli alunni stranieri (presenti da meno di un anno nel territorio italiano) o con problemi di disagio sociale. Anche per loro può essere prevista l’adozione di una personalizzazione del percorso didattico.

La direttiva introduce dunque una visione profondamente innovativa, eppure ben presente da sempre ai docenti, necessitati a riconoscere le grandi differenze che bambini e ragazzi manifestano tra loro nell’apprendere e ad agire di conseguenza ingegnandosi faticosamente a differenziare l’azione didattica.

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